Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva

 

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per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) esperienza ventennale nel campo dei diritti umani dei detenuti;

          b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in
quello dei diritti umani.